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Per l'acquisto di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, metano GPL, ecc.) presso gli impianti stradali di distribuzione è previsto il divieto di fatturazione di cui all'articolo 21 del DPR 633/1972, salvo alcune eccezioni di seguito sinteticamente indicate.
Questa normativa, prevista dal comma 2 del DPR 444/1997, mentre non produce alcun problema per i privati, invece, per le imprese e i professionisti è necessario poter documentare le spese per l'acquisto del carburante, al fine di beneficiare
→ della detrazione dell'Iva
→
della deducibilità del costo sostenuto ai fini delle imposte dirette.
Per documentare l'acquisto del carburante è quindi prevista la facoltà di utilizzare un documento sostitutivo della fattura che prende il nome di "scheda carburante".
L'istituzione della scheda carburante per ogni veicolo posseduto da una ditta non è un obbligo, bensì una facoltà concessa ai contribuenti affinché possano dedurre dal proprio reddito le spese relative ai rifornimenti di carburante per autotrazione.
La disciplina della scheda carburante è contenuta nel DPR n. 444 del 10 novembre 1997 ed il suo contenuto è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria con la Circolare ministeriale n. 205/E del 12 agosto 1998.
All'atto dell'erogazione del carburante deve essere emesso, se richiesto dal cliente, il documento fattura nei seguenti casi:
1) cessioni cosiddette "netting" e pagamenti tramite carte aziendali;
2) acquisti effettuati da autotrasportatori per conto terzi iscritti all'albo, residenti e non residenti. Qualora l'autotrasportatore sia residente in Italia o nella UE ed acquisti gasolio o oli da gas, vi è la possibilità di fatturazione differita (DPR n. 277/2000) se all'atto di ciscun rifornimento venga emessa, anche con sistemi automatizzati, apposita bolla di consegna indicante:
- la data e il numero progressivo;
- i dati identificativi dell'esercente l'impianto di distribuzione e dell'acquirente;
- la quantità e la qualità del carburante erogato;
- il corrispettivo pagato;
3) cessioni di carburanti nei confronti di soggetti domiciliati e residenti in altri Stati UE;
4) cessioni di carburanti per mezzi speciali che non possono circolare su strada;
5) cessioni di carburanti non effettuate presso impianti di distribuzione stradale;
6) cessioni di carburante che, se pur effettuate presso impianti stradali, sono destinati a motori fissi (quindi non per autotrazione)cfr Circolare Ministeriale n. 39/1977;
7) cessioni di confronti dello Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari, enti ospedalieri di assitenza e beneficenza;
8) impossibilità di compilazione della scheda carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione. Pertanto nel caso di acquisto di carburante con il sistema del self service (in orario notturno o in assenza del personale dell'impianto) non si applica la disciplina della scheda carburante come indicato nella circolare n.205/E del 1998. In tal caso si applica la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente. In parole povere sarà necessario recarsi al distributore con lo scontrino dell'impianto di self-service per avere una regolare fattura.

L'adempimento della compilazione della scheda carburante, ovvero, come si è visto sopra, il documento che consente a chi acquista carburanti di poter esercitare il diritto alla detrazione della relativa Iva, qualora sia oggettivamente detraibile, oppure la deduzione del costo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito e dell'Irap, è molto familiare per imprese e professionisti, considerando l'ampia diffusione di autoveicoli utilizzati nell'esercizio delle loro attività.
L'esperienza, tuttavia, insegna che non sempre questo adempimento, di natura prettamente fiscale, è eseguito in modo corretto, con spiacevoli conseguenze in termini di recupero di imposte da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Con sentenza n. 21769 del 16 giugno 2005, depositata il 9 novembre 2005, la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini fiscali, la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali è subordinata alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal decreto ministeriale 7 giugno 1977, contenente gli estremi identificativi dei mezzi, tra i quali è essenziale l'indicazione del numero di targa. Vai alla pagina...
La mancata indicazione nel documento del numero di targa del veicolo mette in dubbio l'inerenza della spesa all'attività imprenditoriale. Leggi.......
Pertanto, dato che sbagliare la compilazione della scheda carburante può costare tanto, forse può essere utile assistere alla lezione del Prof. Magrello con la sua studentessa Vanessa.
Vedi la lezione

La scheda carburante o la carta carburante sono la medesima cosa. E' un modulo che si compra o direttamente presso gli impianti di distribuzione carburanti, oppure presso un negozio di prodotti per ufficio oppure anche su questo sito.