La disposizione, contenuta alla lettera c) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, conferma la detraibilità al 100% dell’imposta relativa all’acquisto di veicoli, da parte degli agenti e rappresentanti di commercio e quindi anche dell’imposta relativa all’acquisto di carburanti.
Tuttavia, in considerazione che dal 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la disposizione contenuta nel 4° comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972,anche gli agenti e rappresentanti di commercio potrebbero vedersi ridotta la detrazione dell’Iva sulle spese di impiego del veicolo utilizzato come bene strumentale.
Per i beni e servizi utilizzati in parte anche per operazioni non soggette all’imposta o per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, la detrazione è preclusa per la quota d’Iva relativa a tali utilizzi.
Conseguentemente gli agenti e rappresentanti di commercio, nell’ipotesi di utilizzo del veicolo anche per scopi privati, devono determinare la quota di Iva indetraibile non solo all’acquisto del veicolo stesso effettuato dopo il 1° gennaio 1998 ma anche a quello del carburante come spesa d’impiego.
La disposizione Iva contenuta nel 4° comma dell’art. 19 non detta alcuna regola specifica, ma si limita ad affermare che la quota indetraibile dell’Iva deve essere determinata sulla base di
“criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”.
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Nell’ipotesi in cui l’agente o rappresentante di commercio possieda o utilizzi un solo veicolo difficilmente potrà sostenere la tesi che lo stesso sia utilizzato esclusivamente per lo svolgimento della propria attività e non anche per uso privato. Anzi a tale proposito l’onere di dimostrare questa tesi ricade sull’agente o rappresentante di commercio.
Analogo discorso può essere fatto anche per coloro che possiedono più di un veicolo in quanto non si può escludere che tutti i veicoli posseduti siano utilizzati anche per scopi privati.
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