Gli autotrasportatori c/terzi

I gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante per autotrazione non possono emettere fattura eccetto per taluni casi. L’articolo 6 del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 444 prevede infatti dei limiti all’applicabilità della scheda carburante per le cessioni di carburante effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, degli Istituti universitari e degli Enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza. 


Il comma 109 dell’articolo 1 della Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266) ha fatto venir meno il divieto per l’esercente  l’impianto di distribuzione di carburante di emettere la fattura anche nei confronti degli autotrasportatori di cose conto terzi. 

Pertanto in caso di cessione di carburante ad autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’Albo e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione Europea, i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburante hanno l’obbligo di emettere la fattura che per l’acquirente autotrasportatore di cose per conto terzi sostituisce la scheda carburante. 

Come chiarito dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate nel corso della teleconferenza organizzata dal quotidiano Italia Oggi del 21 gennaio 2006, tale modifica riguarda unicamente le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all’Albo istituito con legge 6 giugno 1974 n. 298, pertanto essa non interessa tutti gli altri soggetti compreso gli autotrasportatori di cose in conto proprio e titolari della licenza di cui all’articolo 32 della suddetta legge n. 298 del 1974.

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Va ricordato che è possibile per l'autotrasportatore richiedere al gestore l'emissione di fattura differita, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, deI DPR 633/72; in tale eventualità il gestore dovrà però rilasciare all' atto del rifornimento, un documento di consegna ( bolla di consegna o documento equivalente).

Il documento di consegna sopra citato,dovrà riportare le seguenti indicazioni:
1) data e numero progressivi;
2) dati identificativi del gestore dell'impianto e dell'acquirente;
3) qualità e quantità del prodotto consegnato;
4) corrispettivo pagato.

 


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