Un problema particolare sorge in tema di acquisti di carburante effettuati da operatori soggetti passivi IVA italiani in paesi inclusi nella lista “black list”, come nel caso ad esempio, di un autotrasportatore che riceva una fattura di rifornimento di gasolio con IVA esposta fatto in Lussemburgo, paese inserito nella lista suddetta.
Su questo aspetto si precisa che, a decorrere dal 1° settembre 2010, devono essere inserite nell’apposita comunicazione da inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria, solo le prestazioni di servizi da e versi operatori “stabiliti” in paesi black list, anche se non rilevanti ai fini IVA per mancanza del requisito della territorialità.
Il disposto normativo fa esplicito riferimento alle prestazioni di servizi, il che induce a ritenere che rimangono esclusi dall’obbligo di comunicazione le cessioni e gli acquisti di beni “estero su estero” per i quali non si realizza il presupposto della territorialità in Italia e quindi l’obbligo dell’emissione e registrazione delle fatture.
La circolare Agenzia delle Entrate n, 28/E del 21 giugno 2011 – Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata – al punto 2.11 affronta il tema degli acquisti di carburante effettuti in Paesi black list, ad esempio la Svizzera.
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