Dipendenti e scheda carburante

La circolare esplicativa n. 205 E conferma che restano ferme le istruzioni fornite con risoluzione ministeriale n. 363567 del 24 febbraio 1978. Nel caso in cui la quasi totalità degli autoveicoli aziendali sia assegnata, con caratteri di continuità e stabilità ai singoli dipendenti, che ne giustificano il possesso con autentica notarile di apposita autorizzazione a condurre il veicolo, si può annotare nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva il nome del dipendente consegnatario dell’autoveicolo, al posto dei dati identificativi del veicolo stesso. Nel caso in cui il dipendente utilizza il proprio autoveicolo per conto del proprio datore di lavoro, la scheda carburanti riporterà oltre ai dati del dipendente stesso anche quelli dell’impresa, ma dovranno essere annotati solo i rifornimenti e i chilometri percorsi riferibili all’attività d’impresa.

Riassumendo: veicolo di proprietà del dipendente utilizzato per esigenze aziendali
Nella scheda carburanti vanno indicati:
• i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo;
• i dati identificativi del datore di lavoro;
• i chilometri percorsi con riferimento esclusivamente all’attività di impresa.

Auto propria del dipendente usata per c/ del datore di lavoro
Dato km Si
Compilazione scheda Scheda cointestata al proprietario del veicolo e al datore di lavoro. Annotazione sulla scheda dei soli km percorsi afferenti esclsuivamente all'attività d'impresa

Leggere attentamente le Note legali prima di copiare il testo o di seguire le indicazioni di natura fiscale riportate sul sito.


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Domande e risposte

D:Nell'ipotesi in cui un'autovettura aziendale sia assegnata stabilmente ad un solo dipendente, è possibile annotare sul registro Iva acquisti il nome del dipendente anziché il numero di targa del veicolo per il quale è istituita la scheda carburante?
R: Se il veicolo è assegnato con continuità e stabilità al singolo dipoendente, è possibile annotare sul registro Iva degli acquisti il nome del dipendente consegnatario del veicolo stesso, anziché il numero di targa. RM n. 363657 del 24 febbraio 1978 

Sul sito Microsoft - Il Portale per le PMI si legge che "nell'ipotesi di acquisti di carburante fatti da dipendenti di soggetti d'imposta che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, la scheda carburante deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo medesimo e dell'impresa soggetto d'imposta. Si precisa che l'indicazione dei chilometri percorsi va riferita esclusivamente ai consumi afferenti l'attività d'impresa".

Credo che sia maggiormente diffuso l'uso del "mandato di missione" laddove il dipendente viene rimborsato, a tariffa Aci, per i Km che ha percorso. Si mette in evidenza che la Corte di Cassazione con sentenza n.6650 24.03.2006 ha disposto che per provare l'inerenza della spesa non è sufficente che la stessa sia stata riconosciuta e contabilizzata, in quanto, per essere deducibile dal reddito, è altresi necessario che esista una idonea documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi, oltre all'importo, anche la ragione della stessa. E' opportuno quindi evidenziare che le note spese liquidate dal datore di lavoro ai propri dipendenti devono essere di ammontare certo e documentato e ne deve essere provata l'inerenza all'attività d'impresa.

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