Esportatori abituali e scheda carburante

Una particolare procedura è prevista per i soggetti d’imposta che possiedono le caratteristiche di esportatore abituale.

Essi hanno la possibilità di utilizzare l’agevolazione prevista dal terzo comma dell’articolo 8 del D.P.R. 633/ 1972, vale a dire possono acquistare il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali senza applicazione dell’Iva. 

Per fruire di tale beneficio, l’esportatore, intestatario della scheda carburanti, deve consegnare, per ogni rifornimento di carburante effettuato, la dichiarazione d’intento di cui alla suddetta disposizione normativa e deve annotare nella scheda carburanti anche il titolo di inapplicabilità dell’imposta e la relativa norma.  In fase di registrazione della scheda carburanti l’esportatore annoterà la stessa distintamente rispetto agli acquisti soggetti all’imposta e il relativo importo entrerà nel calcolo dell’utilizzo del plafond. 

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