Scheda carburante

Scheda carburante e veicoli speciali

Come ci si deve comportare con i veicoli speciali e i rifornimenti di carburante. Per maggiori dettagli ed informazioni consulta la monografia.

Monografia

La circolare esplicativa n. 205 E conferma che restano ferme le istruzioni fornite con Risoluzione ministeriale n. 363799 del 19 dicembre 1977. Coloro che utilizzano veicoli a motore di regola non abilitati alla circolazione stradle (carreli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi per spurgo pozzi, muniti di specifica autorizzazione alla circolazione in strada) possono attivare la scheda carburante ed indicare, in luogo della targa, il numero di matricola della macchina e in caso che il veicolo sia dotato di apposito dispositivo, il numero dei chilometri ovvero il numero delle ore di lavorazione.

Nell'ipotesi in cui questi mezzi speciali non abbiano la possibilità di circolare su strada e quindi non possano rifornirsi di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, mancando il presupposto di legge per l'applicazione della disciplina relativa alla scgeda carburante, sarà necessariamente obbligatorio documentare gli acquisti di carburante con una fattura.

Domande e risposte
  D.:Per i carrelli elevatori di un'azienda, allo scopo di portare in detrazione il costo della benzina, sono attivate delle schede carburanti, senza indicare la targa, visto che questi autoveicoli ne sono sprovvisti. In caso di verifica, può essere contestata la detrazione?
  R.: La detrazione, in caso di verifica, può essere contestata, se sulla scheda carburante, in mancanza di targa, non viene indicato il numero di matricola attribuito dal costruttore, ad identificare esattamente il veicolo per il quale si fa il rifornimento. C'è stata, sull'argomento, una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 21769 del 16 giugno 2005) che subordina la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal DM 7 giugno 1977, contenente gli estremi identificativi dei mezzi. Osserva espressamente la Suprema Corte che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operatrici, TU sulla circolazione stradale), proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l'istituzione della scheda carburante e l'individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla Casa costruttrice.
  D.: Un'azienda di costruzioni stradali utilizza taniche di carburante per rifornire i mezzi di lavoro che si trovano sui cantieri. Quale procedura si deve adottare per detrarre l'Iva?
  R.: Per i veicoli a motore speciali, che possono circolare per strada solo se dotati di apposita autoriuzazione, la certificazione del carburante va fatta con la scheda carburante recante il numero di matricola, in luogo della targa e il numero di chilometri o, in mancanza del contachilometri, delle ore di lavorazione.
Se i veicoli non possono circolare per strada, manca il presupposto per la certificazione della spese del carburante con la scheda carburante e occorre quindi certificare gli acquisti con la fattura. Non rientrando, nel caso specifico, l'acquisto di carburante nella previsione di indeducibilità, l'imposta può essere legittimamente detratta.