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Come compilare la scheda carburante

La periodicità di compilazione è, a libera scelta del contribuente,

• mensile
• trimestrale.

La scheda deve essere tenuta per ogni veicolo a motore utilizzato e deve contenere, anche mediante l'apposizione di un timbro, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva dell'impresa che acquista il carburante.

La compilazione della scheda carburanti non presenta dunque particolari difficoltà, ma il regolamento attuativo ha introdotto una prima novità rispetto a quanto previsto in precedenza.

Cambia infatti il soggetto che deve effettuare l’annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante.L’obbligo di tale annotazione non ricade più su colui che utilizza il veicolo bensì sull’addetto alla distribuzione di carburante.

Quest’ultimo, all’atto di ogni rifornimento, dovrà indicare sulla scheda carburanti dell’acquirente:

- la data del rifornimento stesso;

- il corrispettivo al lordo dell’Iva;

- la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e nome se persona fisica, nonché l’ubicazione dell’impianto, anche a mezzo di apposito timbro;

- la firma per convalida della regolarità dell’operazione di acquisto da parte dell’addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire.

La firma del gestore

Spesso in pratica la firma si riduce a una semplice sigla, anziché essere costituita dal nome e cognome.In linea di massima l’apposizione di una sigla può ritenersi valida se non sorgono dubbi sul soggetto che l’ha effettuata e che può, in qualsiasi momento, riconoscerla.
Si evidenzia che vanno considerate valide anche le sottoscrizioni fatte dal gestore con una semplice sigla e non con la firma per esteso,perché questa non è espressamente richiesta.Inoltre, la presenza del timbro identificativo del gestore con i dati rilevanti e la sigla stessa costituiscono già comprovante indizio del soggetto da cui proviene la compilazione e, in ogni caso, il contribuente non è tenuto ad imporre a nessuno il modo con cui apporre la propria sottoscrizione.
Sostenere il contrario andrebbe, del resto, a scontrarsi con l’intento legislativo del DPR n. 444/1997, che è quello di semplificare le annotazioni delle schede carburante, non certo di complicarlo.L'adempimento da parte del gestore dell’impianto stradale viene evidenziato anche dalla circolare esplicativa n. 205 E che chiarisce come si sia voluto attribuire ai gestori degli impianti una maggiore responsabilizzazione.

Cosa non è necessario indicare

Non è necessario:
- la rilevazione del tipo e della quantità di carburante acquistato;
- l’indicazione del numero progressivo dell’annotazione;
- il tutto per motivi di semplificazione degli adempimenti contabili.

Un’ulteriore importante novità rispetto alla precedente normativa è contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 4 del decreto 444/1997 ed è costituita dall’obbligatoria indicazione sulla scheda carburanti dei chilometri percorsi.
Infatti prima della registrazione nelle scritture contabili l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa, deve annotare sulla scheda il numero di chilometri che si può rilevare, alla fine del mese o del trimestre, dal contachilometri esistente nel veicolo (non quello dei chilometri percorsi nello stesso periodo).

Pertanto tutti gli imprenditori che utilizzano mezzi di trasporto dovranno indicare il numero dei chilometri prima di registrare la scheda carburanti nell’apposito registro degli acquisti previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.
L’art. 4 del D.P.R. n. 444/1997 parla di intestatario del mezzo di trasporto e il lettore attento potrebbe dedurne che l’obbligo di indicare il numero di chilometri non sussista per coloro che non sono intestatari dei veicoli, come ad esempio nei casi di comodato, leasing e in ogni caso in presenza di un diritto di godimento.

La disposizione è imprecisa ma risulta chiaro che l’obbligo di indicazione dei chilometri prima della registrazione ricade su tutti gli utilizzatori (salvo qualche eccezione), indipendentemente dalla qualità di intestatario o semplice possessore.

A tale proposito la circolare 205 E precisa che la disposizione, ispirata a motivi di cautela fiscale, è diretta a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda.Va da sé che in assenza dell’apposito dispositivo (per esempio natanti di modeste dimensioni adibiti alla pesca e all’acquacoltura) che misuri i chilometri percorsi, il disposto normativo predetto potrà ritenersi osservato con l’indicazione sulla scheda carburanti delle ore di moto a cura degli utenti e con altro analogo dispositivo presente sul veicolo che consenta di ricostruire in modo oggettivo l’impiego del mezzo di trasporto (per esempio contatore).
Si deve inoltre sottolineare come l’ultimo periodo dell’art. 4 del D.P.R. n.444/ 1997 parla di intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa.

Chi non deve annotare i km finali

Questa precisazione è importante in quanto esclude pertanto dall’obbligo di annotare i chilometri i seguenti soggetti:
- gli artisti e professionisti;
- i rivenditori di veicoli nuovi o usati e di quelli a uso dimostrativo o di prova, relativamente alla scheda unica aziendale (vedi casi speciali);
- i riparatori di veicoli loro affidati per la riparazione.
Con l’obbligo di annotare i chilometri da parte dei soggetti che svolgono attività d’impresa (obbligo tra l’altro in contrasto con la finalità di semplificazione), il verificatore fiscale può rilevare più agevolmente eventuali abusi di false annotazioni rapportando il numero dei chilometri percorsi, dal primo periodo al successivo, al consumo di carburante.
Lascia un pò perplessi la non obbligatorietà di indicare sulla scheda carburanti il tipo e la quantità di carburante utilizzato.


La firma per convalida

Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19 ottobre 2007 n. 21941, la firma del gestore dell'impianto di distribuzione costituisce elemento essenziale della scheda carburante e pertanto l'assenza della stessa determina il venir meno della validità della scheda per le finalità previste dalla legge, tra le quali l'attestazione della spesa a fronte della quale sussiste il diritto alla detrazione dell'IVA a credito.




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