normative
Compilazione della scheda carburante


La periodicità di compilazione è, a libera scelta del contribuente,

• mensile

• trimestrale.

 

La scheda deve essere tenuta per ogni veicolo a motore utilizzato e deve contenere, anche mediante l'apposizione di un timbro, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva dell'impresa che acquista il carburante.

La compilazione della scheda carburanti non presenta dunque particolari difficoltà, ma il regolamento attuativo ha introdotto una prima novità rispetto a quanto previsto in precedenza. Cambia infatti il soggetto che deve effettuare l’annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante.

L’obbligo di tale annotazione non ricade più su colui che utilizza il veicolo bensì sull’addetto alla distribuzione di carburante.
Quest’ultimo, all’atto di ogni rifornimento, dovrà indicare sulla scheda carburanti dell’acquirente:

• la data del rifornimento stesso;
• il corrispettivo al lordo dell’Iva;
• la denominazione o la ragione sociale ovvero il cognome e nome se persona fisica, nonché l’ubicazione dell’impianto, anche a mezzo di apposito timbro;
• la firma per convalida della regolarità dell’operazione di acquisto da parte dell’addetto alla distribuzione di carburante, previo accertamento della corrispondenza della scheda al veicolo da rifornire.




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La firma del gestore

Spesso in pratica la firma si riduce a una semplice sigla, anziché essere costituita dal nome e cognome.In linea di massima l’apposizione di una sigla può ritenersi valida se non sorgono dubbi sul soggetto che l’ha effettuata e che può, in qualsiasi momento, riconoscerla. Si evidenzia che vanno considerate valide anche le sottoscrizioni fatte dal gestore con una semplice sigla e non con la firma per esteso,perché questa non è espressamente richiesta.

Inoltre, la presenza del timbro identificativo del gestore con i dati rilevanti e la sigla stessa costituiscono già comprovante indizio del soggetto da cui proviene la compilazione e, in ogni caso, il contribuente non è tenuto ad imporre a nessuno il modo con cui apporre la propria sottoscrizione. Sostenere il contrario andrebbe, del resto, a scontrarsi con l’intento legislativo del DPR n. 444/1997, che è quello di semplificare le annotazioni delle schede carburante, non certo di complicarlo.











Come si compila la scheda carburante