Scheda carburante

Imposte dirette e scheda carburante

In questa pagina i primi approfondimenti in materia di normativa fiscale dei costi legati all'utilizzo della scheda carburante.Per maggiori dettagli consulta la monografia. Per l'IRAP e la scheda carburante clicca qui

Monografia

Ai fini imposte dirette (IRPEF e IRES) la disposizione normativa cui fare riferimento è l’articolo 164 del Testo Unico Imposte Dirette D.P.R. n. 917/1986.

A differenza delle disposizioni ai fini IVA, in cui si fa esplicito riferimento a veicoli a motore, quelle contenute nel suddetto articolo richiamano la classificazione dei veicoli in base al Codice della strada procedendo alla distinzione tra:
1) Veicoli destinati ad essere destinati ad essere utilizzati come beni esclusivamente strumentali;
2) Veicoli soggetti a limitazioni fiscali, non esclusivamente strumentali.

Ai fini IVA, si fa riferimento ai “veicoli stradali a motore” e ci si riferisce a:
• veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
• veicoli utilizzati solo parzialmente nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

lampadinaA prima vista le due classificazioni, quella relativa alle imposte sul reddito e quella prevista ai fini I.V.A. parrebbero coincidere, in realtà, mentre per le imposte sui redditi, in determinati casi, la detrazione dei costi d’impiego è “implicita” essendo strettamente collegata alla tipologia del veicolo, per l’l.V.A. la detrazione integrale dell’imposta deve essere verificata caso per caso, indipendentemente dal tipo di veicolo, ma facendo riferimento al suo utilizzo nell’esercizio dell’attività.

Ai fini delle imposte sul redditi, nell’ambito della prima categoria possono essere inclusi:

  1. veicoli strumentali per natura (autocarri, autrotreni, autosnodati, autoarticolati, mezzi d’opera, categorie speciali di veicoli ecc.);
  2. veicoli strumentali in quanto destinati esclusivamente all’attività, ossia veicoli (autocaravan, autovetture, ciclomotori e motocicli) senza i quali l’attività imprenditoriale non potrebbe essere svolta (come ad esempio nel caso di un’autovettura per le scuole guida);
  3. veicoli ad uso pubblico (come ad esempio i taxi).


Nell'ambito della seconda categoria (veicoli soggetti a limitazioni fiscali, non esclusivamente strumentali) devono essere inclusi:

a) autovetture e autocaravan di cui all'articolo 54 lettera a) e m) del Codice della Strada
b) ciclomotori e motocicli.

Autoveicoli strumentali per natura

L’art. 164 del TUIR non fornisce alcuna disposizione normativa in merito agli autoveicoli strumentali per natura tra cui:

• autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati;
• mezzi d’opera;
• automezzi ad uso speciale;

pertanto, implicitamente, non subiscono alcuna limitazione di natura fiscale.  
Di conseguenza i costi relativi all’impiego di questi veicoli, ivi inclusi gli acquisti di carburante, relativi agli autoveicoli immatricolati come autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, possono essere dedotti in maniera integrale, nell’ambito di un’impresa, in quanto detti veicoli sono implicitamente strumentali.

Diversa è l’ipotesi in cui venissero utilizzati da un esercente arti e professioni, in tal caso il loro utilizzo sarebbe privo del requisito dell’inerenza e pertanto i relativi costi sarebbero indeducibili.

lampadinaPer i veicoli non disciplinati dall’art. 164 del Testo Unico imposte sui redditi deve risultare soddisfatto, per coloro che sono titolari di reddito d’impresa, il principio generale per il quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito.

Veicoli con limitazioni fiscali

La lettera b) dell’art. 164 del TUIR individua i veicoli interessati dalla disciplina che impone limitazioni fiscali, vale a dire:
- le autovetture di cui all’art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), destinate al trasporto di persone ed aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- gli autocaravan di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 54 del nuovo codice della strada, aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- i motocicli di cui all’art. 53, comma 1, anch’esso del nuovo codice della strada;
- i ciclomotori di cui all’art. 52 del medesimo nuovo codice della strada;
non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali da parte delle imprese oppure non adibiti ad uso pubblico.