Esclusioni della scheda carburante
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MonografiaGli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali devono, come abbiamo visto, essere documentati dalla scheda carburante. Tuttavia in alcuni casi si rende necessario emettere la fattura, se richiesta dal cliente. La circolare esplicativa n. 205 E elenca i casi in cui il divieto di documentare tramite fattura gli acquisti di carburante trova alcune deroghe e più precisamente:
• gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale e super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, GPL) non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
• gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione ma non destinati all’autotrazione come ad esempio i motori fissi, i mezzi speciali come i carrelli elevatori, le macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi per spurgo pozzi. Poiché tali veicoli a motore, non abilitati alla circolazione stradale, non possono rifornirsi direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione, la documentazione degli acquisti di carburante è costituita dalla fattura di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972;
• gli acquisti di carburante la cui destinazione ad essere utilizzato per autotrazione non possa essere constatata all’atto dell’acquisto; - gli acquisti di carburante effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione a "self service" e, in generale, in tutte le ipotesi in cui si verifica l’impossibilità di certificare gli acquisti stessi per mancanza del personale addetto alla distribuzione. In caso di mancanza del personale che possa rilasciare il documento fattura a richiesta del cliente, la circolare n. 205 E avverte che "possono essere utilizzati, a tal fine, i buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l’adempimento in questione.";
• gli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburante da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298 e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione Europea.
Non sono esclusi dall'obbligo della scheda carburante gli acquisti di gasolio da parte di autotrasportatori in conto proprio.