Scheda carburante

I.V.A. e scheda carburante

In questa pagina approfondimenti in tema di disposizioni I.V.A. collegate all'utilizzo della scheda carburante. Per maggiori dettagli consulta la monografia.

Monografia

La Legge n.244 del 24-12-2007 (Finanziaria 2008), in conformità a quanto stabilito in ambito comunitario, ha operato un riordino delle regole di detrazione dell'IVA relativa ai veicoli aziendali. Tali modifiche hanno origine dalla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 18-6-2007 n. 2007/441/CE, con la quale è stata concessa all'Italia la facoltà di introdurre un regime di detraibilità forfettaria dell'imposta relativa all'acquisto dei veicoli stradali a motore e all'acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, in caso di utilizzo non esclusivo nell'esercizio di attività imprenditoriali, artistiche o professionali. Più precisamente in data 27 giugno 2007, la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea pubblica l'autorizzazione comunitaria con cui l'Italia ha la possibilità di limitare la detraibilità dell'IVA, sugli acquisti dei veicoli non strumentali e sulle relative spese di impiego, nella misura forfetaria del 40%.

Viene recepita la previsione che:

a) dal periodo di imposta 2008 (anche se in realtà questo regime di deducibilità fiscale è entrato in vigore dal 27 giugno 2007) è possibile detrarre il 40% dell'IVA per gli acquisti e le importazioni dei veicoli utilizzati solo parazialmente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Per gli acquisti di carburanti e lubrificanti nonché per le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego relativi ai veicoli, è possibile operare la stessa percentuale forfetaria del 40% (nella precedente disciplina fiscale era prevista la totale indetraibilità dell'imposta);

b) diversamente, nell'ipotesi di utilizzo esclusivo del veicolo come bene strumentale per l'esercizio dell'attività di impresa, le disposizioni di legge in vigore con l'anno 2008 ammettono l'integrale detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto e per le spese di gestione. Come scrive l'Unione Europea "L’uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste,l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40 % sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto aquesta restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione scorretta."

L'articolo 3 della decisione del Consiglio UE del 18 giugno 2007 esclude dalla limitazione della detrazione IVA parziale i veicoli utilizzati come:
- taxi;
- scuole guida;
- imprese di autonoleggio, leasing, produzione e commercio di veicoli;
- agenti e rappresentanti di commercio (salvo uso promiscuo).

La detrazione IVA per le schede carburanti

Per i veicoli non interamente utilizzati per finalità imprenditoriali, artistiche o professionali, l'imposta IVA è dunque limitata forfettariamente al 40%, ivi inclusi gli acquisti di carburanti e lubrificanti. La normativa in vigore dal 2008 non fa più riferimento alle autovetture e agli autoveicoli di cui all'articolo 54 lettera a) e c) del Codice della strada, ma ai veicoli a motore (con l'esclusione dei motocicli superiori a 350 cc). Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (Finanziaria 2008) con detraibilità IVA al 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

Esempio

Un'azienda utilizza un autoveicolo con uso non esclusivo aziendale. Il totale della scheda sia 1050 (euro 875 + euro 175 IVA). L'azienda registra la scheda carburante con: - IVA detraibile per euro 70 (40% di euro 175); - IVA indetraibile per euro 105 (60% di euro 175). Costo totale = imponibile + IVA indetraibile = euro 875 + euro 105 = euro 980 di cui ai fini imposte dirette: - deducibile per euro 392 (40% di euro 980); - indeducibile per euro 588 (60% di euro 980). Fonte: Risoluzione n. 6/DPF del 20 febbraio 2008.

Gli acquisti di carburante

La lettera d) dell'articolo 19-bis 1 del DPR n. 633/1972 conferma la precedente disciplina per cui l'IVA relativa all'acquisto o importazione di carburanti e lubrificanti per i veicoli è detraibile nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'IVA relativa all'acquisto o importazione dei veicoli stradali a motore. Nella nuova fattispecie di detraibilità integrale per utilizzo esclusivo nell'attività, spetta al contribuente dimostrare le circostanze che consentano la detraibilità integrale dell'IVA.

Si ricorda che storicamente l'Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto come strumentali solo le auto adibite ad uso pubblico, quelle utilizzate dalle scuole guida ai fini della formazione, quelle utilizzate dalle imprese di noleggio o leasing. Per le altre invece si dovrà ricorrere ad altre prove documentali: per esempio un diario di bordo che documenti tutti gli utilizzi del mezzo (come avviene già, per intenderci, in caso di rimborso chilometrico al dipendente per l' utilizzo dell' auto personale). Un cenno particolare per i motocicli per uso privato con motore superiore ai 350 cc per i quali l' IVA è detraibile solo nel caso in cui formino oggetto dell' attività propria dell' impresa. (Motoveicoli superiori a 350 cc e relativi componenti e ricambi. Indetraibilita' al 100%, a meno che non formino oggetto dell'attività d'impresa.)

In tutti gli altri casi non è mai consentita la detrazione dell’IVA, nemmeno in misura forfetaria.