Registrazione della scheda carburante
In questa pagina un primo approfondimento in tema di modalità di registrazione in contabilità della scheda carburante. Per maggiori dettagli ed informazioni consulta la monografia.
ContinuaLa scheda carburante deve essere registrata distintamente nel registro Iva degli acquisti entro il termine stabilito dall'articolo 25 del Dpr 633/1972, cioè entro i termini ordinari previsti per le fatture di acquisto. Prima della registrazione, l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio dell'impresa annota sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile alla fine del mese o trimestre, dall'apposito dispositivo esistente sul veicolo per la tenuta e conservazione delle schede si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 del Dpr 633/1972.
I soggetti d'imposta acquirenti, a norma dell'articolo 4 del più volte menzionato decreto presidenziale, devono annotare distintamente nel registro degli acquisti ciascuna scheda mensile o trimestrale numerate, seguendo la progressione numerica del registro medesimo.
Le schede carburanti sono utilizzate anche per documentare il costo ai fini delle imposte dirette. In questo caso le relative registrazioni devono essere annotate cronologicamente nel libro giornale non oltre 60 giorni dalla data dell'operazione ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973 (le schede carburanti devono essere annotate, sempre entro il termine di 60 giorni, nel registro IVA acquisti da parte delle imprese ammesse alla contabilità semplificata che utilizzano i registri IVA per la determinazione del reddito).
| Dalla registrazione devono risultare | |
| • il mese o il trimestre e il veicolo cui si riferisce la scheda, | |
| • il numero come sopra a essa attribuito, | |
| • l'ammontare complessivo delle operazioni ovvero, nelle ipotesi di detraibilità dell'imposta afferente l'acquisto del carburante, l'ammontare imponibile complessivo determinato diminuendo il totale mensile o trimestrale risultante dalla scheda, della percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l'ammontare della relativa imposta detraibile calcolato mediante l'applicazione dell'aliquota all'imponibile scorporato (così la già citata circolare n. 205/E del 1998, al punto 3.3). | |
| • In caso di indetraibilità soggettiva dell’imposta sul valore e aggiunto non vi è obbligo di annotazione della scheda carburante nel registro previsto dall’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 (si veda, da ultimo, la circolare 18 giugno 2001, n. 59, punto 3.1). | |