| Sanzioni penali | |
Ai soggetti d’imposta che utilizzano con modalità non corrette la scheda carburanti possono essere anche addebitate le sanzioni penali previste dalla legge n. 516/1982 e reati di natura penale.
A tale proposito si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n.912 del 13 gennaio 2012 in base alla quale commette il reato di dichiarazione fraudolenta l'imprenditore che "gonfia" le schede carburante annotando un costo maggiore rispetto a quello effettivamente sostenuto. Nel caso esaminato dalla suprema Corte le schede carburante predisposte dall'imprenditore erano prive dell'indicazione dei km percorsi, le firme e la calligrafia degli altri dati relativi ai rifornimenti non erano stati riconosciuti dal gestore dell'impianto di distribuzione ed inoltre il consumo medio risultava notevolmente più elevato rispetto a quello indicato sul libretto di circolazione della Casa costruttrice. Nel caso specifico il consumo era pari a 1,73 km/litro quando invece il consumo riportato sul libretto di circolazione era pari a 15,60 km/litro.
Merita di ricordare anche la decisione della Corte di Cassazione n. 2633 del 17 febbraio 1989 per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e la n. 9657 del 1 settembre 1998 con cui si imputa il reato di falso in bilancio per utilizzo di costi "gonfiati" su schede istituite per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione.
Merita pure di ricordare anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 21769 del 16 giugno 2005, in cui si afferma che, ai fini fiscali, la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali è subordinata alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal decreto ministeriale 7 giugno 1977, contenente gli estremi identificativi dei mezzi, tra i quali è essenziale l'indicazione del numero di targa.
La controversia ha origine da un avviso di accertamento notificato dal competente ufficio finanziario, con il quale, fra l'altro, venivano recuperati a tassazione i costi per carburanti.
La suprema Corte assume conferma del proprio convincimento dalla constatazione del fatto che "per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operatrici, di cui agli artt. 30 e 31 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959), proprio e solo per la mancanza della targa si consente
eccezionalmente l'istituzione della scheda carburante e l'individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice. Vedi rispettivamente circolare n. 39/362701 del 13 luglio 1977 e risoluzione n. 363799 del 19 dicembre 1977, entrambe della Direzione generale tasse.
Come evidenziato dalla Cassazione, l'intento del legislatore è quello di evitare manovre elusive: di fatto, la scheda potrebbe riferirsi ad altra autovettura non riferibile all'impresa.
Ai fini fiscali dunque, la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali è subordinata alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal Dm 7/6/77, contenente gli estremi identificativi dei mezzi, tra i quali è essenziale l'indicazione del numero di targa. Se il contribuente non osserva tale prescrizione, viene "a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito, e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività dell'impresa" (Cassazione, sentenza n. 21769 del 9 novembre 2005).
Ulteriori informazioni possono essere trovate nella monografia "La scheda carburante" a cura del Dott. Giuseppe Polli.