Scheda carburante

Abolizione della scheda carburante

Questo approfondomento in materia di abolizione della scheda carburante è stato predisposto dal Dott. Mauro Nicola, dottore commercialista in Novara, il quale, cortesemente, ha permesso la sua pubblicazione sul sito schedacarburante.it.

Monografia

Nell’ambito delle semplificazioni previste dal Decreto Sviluppo, una novità rilevante riguarda l’obbligo di tenuta della scheda carburante. Nello specifico, è stato introdotto l’esonero dalla compilazione della scheda per i soggetti IVA che acquistano il carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate.

Ricordando brevemente la disciplina della scheda carburante, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. Numero 444 del 1997, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato allo stesso decreto; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all’articolo 22, comma 3 del D.P.R. Numero 633 del 1972.

L’obbligo della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’I.V.A., ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. numero 633 del 1972, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette. Ulteriori elementi di riflessione in materia di obbligatorietà tributarie in materia di acquisti di carburanti possono essere rinvenute all'interno della Circolare Ministeriale numero 205 del 1998, nonché della circolare dell'Agenzia delle Entrate 18 giugno 2001 numero 59, paragrafo 3.1. Si ricorda, peraltro, che le disposizioni in materia di schede carburante si applicano esclusivamente agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati, presso impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti IVA nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Dopo anni di sostanziale stabilità nella disciplina della scheda carburante, il Decreto Sviluppo interviene sull’articolo 1 del citato D.P.R. numero 444 del 1997 aggiungendovi un quarto comma. La nuova disposizione prevede che, “in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente Regolamento”.

Ecco quindi che gli acquisti di carburante effettuati esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) e carte prepagate consentono ai soggetti IVA, ordinariamente tenuti alla compilazione della scheda carburante, di liberarsi da quest’obbligo.

La norma, tuttavia, precisa che i suddetti mezzi di pagamento “elettronici” devono essere emessi dagli operatori finanziari indicati nell’art. 7, comma 6 del DPR 605/73, ossia: le banche, la società Poste italiane S.p.a., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.

Tali soggetti hanno, infatti, l’obbligo di comunicare all’Anagrafe tributaria l’esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria; le stesse saranno archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Peraltro, il pagamento mediante carte di credito, o bancomat, consente di adempiere all’onere della prova, ai fini del diritto alla detrazione dell’I.V.A. disciplinato dall'articolo 19 del D.P.R. numero 633 del 1972, e della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette normato dall'articolo 164 del T.U.I.R..

In ambito accertativo non potrà però essere sottaciuto come con l'utilizzazione di questo metodo di pagamento si consentirà ai verificatori una puntuale e precisa tracciabilità degli acquisti di carburante, effettuati mediante carte elettroniche, nonché un rafforzato, ed inoppugnabile, monitoraggio sulle spese. Ma vi è da sottolineare come l’obbligo, o meno, di tenuta della scheda carburante sarà, quindi, legato alla modalità di pagamento adottata, generando con ogni probabilità maggiori difficoltà che non benefici nel mondo degli operatori tributari.

Stante il tenore letterale della norma, per non dover sottostare alla disciplina della scheda carburante, occorre effettuare i pagamenti “esclusivamente” mediante le suddette carte elettroniche; non sono, quindi, ammesse modalità di pagamento “miste”. Pertanto, laddove il contribuente utilizzi come metodologia di pagamento dei propri rifornimenti di carburante il denaro contante, occorrerà per lo stesso annotare “tradizionalmente” gli acquisti suddetti nell'apposita scheda. Nella scelta della modalità di pagamento andranno, ovviamente, e non di meno, tenute in debito conto anche eventuali commissioni applicate dagli operatori finanziari sull’acquisto di carburante effettuato tramite carte di credito e prepagate. Non solo. Con riferimento all’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte “elettroniche”, professionalmente ci si chiede se, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA, sarà sufficiente la semplice ricevuta di pagamento o sarà necessario l’estratto conto della carta di credito.

A riguardo, il 13 luglio scorso è stata presentata dagli onorevoli Lo Monte e Zeller un’interrogazione parlamentare a risposta immediata, la numero 5-05095, in cui si evidenziava la necessità, alla luce della nuova disposizione prevista dal Decreto Legge Sviluppo, di chiarire quale fosse oggi la documentazione necessaria al fine di fruire della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo in assenza della scheda carburante.

La norma contenuta nel Decreto Legge Sviluppo non prevede, invece, che le ricevute di pagamento delle carte di credito, ovvero bancomat, o i relativi estratti conto, svolgano la stessa funzione della fattura. Secondo quanto affermato dal sottosegretario Bruno Cesario la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti va comunque coordinata con l'esigenza di disporre di una serie di elementi minimali, per consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione.

L’affermazione rileva una eccessiva prudenza: infatti nella relazione al decreto si afferma che tali strumenti di pagamento - sebbene non consentano, come la scheda carburante, l'univoca attribuzione del rifornimento al veicolo utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione - sono, comunque, idonei per l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell'ammontare ai fini di un eventuale controllo fiscale.

Schematicamente, quindi, in risposta alla summenzionata interrogazione parlamentare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le modifiche apportate dal Decreto Sviluppo, adottate in ottica di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, vanno comunque coordinate con l’esigenza di disporre di una serie di elementi minimali, necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente.

L’Agenzia rileva quindi che tali aspetti sono in fase di approfondimento, anche in considerazione della normativa comunitaria, e saranno oggetto di un documento di prassi di prossima emanazione. Gli elementi minimali dovrebbero riguardare solo l'evidenziazione dell'imposta compresa nell'importo pagato, che nella scheda carburante avviene con il sistema dello scorporo. Riguardo a tale risposta, si osserva che il pagamento mediante carte “elettroniche” appare già una prova sufficiente ai fini della spettanza del diritto alla detrazione nonché deduzione, posto che la stessa consente di identificare non solo il soggetto che effettua il rifornimento, ma anche l’ammontare esatto della spesa sostenuta, mentre la scheda carburante viene invece compilata “a mano”, con possibili errori nell’indicazione.

La differenza più rilevante rispetto alla scheda carburante è sicuramente la mancata indicazione dell’imposta scorporata e, in particolare, di quella detraibile da indicare nel registro IVA acquisti. A tal punto la eventuale soluzione potrebbe essere rappresentata da un documento riepilogativo delle ricevute, o dall'estratto conto, nel quale si indica l'imposta scorporata e quella detraibile, e che successivamente si annota nel registro degli acquisti.